La scelta della varietà d’uva per l’impianto compete al viticoltore che ne deve sopportare le conseguenze in caso di insuccesso.
Nelle sue valutazioni egli non potrà fare astrazione di criteri quali l’idoneità del vitigno (resistenza, maturazione, esigenze pedoclimatiche), nonché delle questioni di carattere commerciale.
In effetti, in base ai regolamenti vigenti non tutti i vitigni permettono la produzione di vino DOC o di IGT “Nostrano”.
Ia categoria (DOC) rossi
la Bondola, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Carminoir, il Diolinoir, il Divico, la Galotta, il Gamaret, il Garanoir, il Marselan, il Merlot, il Petit Verdot, il Pinot Nero e la Syrah.
Ia categoria (DOC) bianchi
lo Chardonnay, lo Chasselas, il Doral, lo Johanniter, il Kerner, il Müller Thurgau, il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, il Sauvignon Bianco, il Sauvignon Grigio, il Semillon e il Viognier.
IIa categoria (IGT)
Altri vitigni.
Per la produzione di vino con indicazione geografica tipica e denominazione tradizionale propria «Nostrano», possono essere usate tutte le varietà a condizione che siano state registrate nel catasto come varietà coltivate in Ticino o Mesolcina da almeno 3 anni (sovrainnesti compresi), ad eccezione di quelle citate nell’allegato 1 del Regolamento sulla viticoltura, che non possono essere usate.
I vini DOC, oltre ai vitigni citati all’art. 23, possono contenere fino ad un 10% di qualsiasi vitigno a condizione che:
I vitigni complementari non possono essere indicati sull’etichetta.