Il ricorso all’autocontrollo e al sistema HACCP per le aziende che operano nel settore alimentare, oltre che da norme volontari di certificazione in ambito alimentare è esplicitamente prescritto dall’Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr 817.02 (stato 1 maggio 2017), che recita testualmente sul controllo autonomo:
Sezione 1: Controllo autonomo
Art. 49 Principio
1 Il responsabile provvede, nell’ambito delle sue attività a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione, affinché le derrate alimentari e gli oggetti d’uso siano conformi alle esigenze legali, in particolare in relazione alla protezione della salute, alla protezione da inganni e all’igiene nell’utilizzazione di derrate alimentari e oggetti d’uso.
2 Per adempiere le esigenze di cui al capoverso 1, il responsabile è tenuto ad effettuare un controllo autonomo.
3 Strumenti importanti del controllo autonomo sono in particolare:
Art. 51 Hazard Analysis and Critical Control Points (Sistema HACCP)
1 Chiunque fabbrica, trasforma, tratta, deposita, trasporta o consegna derrate alimentari deve mettere a punto e applicare uno o più procedimenti, fondati sui principi del sistema HACCP, di sorveglianza permanente sui pericoli specifici di natura biologica, chimica e fisica. È fatto salvo l’articolo 53.
2 Un tale procedimento deve comprendere le seguenti fasi:
3 Il sistema HACCP va applicato in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della produzione.
4 Per aziende di commercio al dettaglio, il DFI può ridurre in modo adeguato i requisiti.
5 Il capoverso 1 non si applica:
Art. 55 Documentazione del controllo autonomo
1 Tutti i provvedimenti adottati nell’ambito del controllo autonomo devono essere giustificati per scritto o mediante una procedura equivalente.
2 Il DFI può disciplinare il genere di controllo autonomo e i dettagli della documentazione