DOC Vendemmia e vino

Bollettino ufficiale
Regolamento sulla viticoltura
Vendemmia e vino autorità competente

Contatti di riferimento sito

Commercio e Contabilità
di cantina

Controllo svizzero del commercio dei vini
Casella postale 272
8803 Rüschlikon
www.cscv-swk.ch

 

Vini DOC

Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)
Via Ghitello 3
6834  Morbio Inferiore
www.ticinowine.ch

 

Gestione Marca VITI e Marche Grappa e acquavite ticinese

Associazione Viti
c/o Nava Walter
Via Carpinell 11
6874 Castel San Pietro
Tel. 091 646.45.59

 

Produzione

Sezione dell’agricoltura
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
www.ti.ch/agricoltura

 

Igiene

Laboratorio Cantonale
Via Mirasole 22a
6501 Bellinzona
www.ti.ch/laboratorio

 

auto-certificazioni relativa ai trattamenti fitosanitari

Al fine di rispettare le normative inerenti la produzione di derrate alimentari, i produttori di vino chiedono ai loro fornitori di uva una “autocertificazione” relativa ai trattamenti fitosanitari effettuati nel vigneto da cui proviene l’uva.

I moduli vanno richiesti direttamente agli acquirenti delle uve.

Tassazione delle uve - controllo della vendemmia

Tutte le uve destinate alla produzione commerciale di vino devono fare l’oggetto di una tassazione.

Idem per tutte le uve all’origine di vini destinati all’uso proprio ma vinificati o stoccati in cantine con vino commerciale.

Commercio dei vini

Per il commercio dei vini vigono particolari restrizioni rette dall’Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino).

Organo competente per la vigilanza delle ditte attive nel settore è il Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV).

Consigliamo quindi la lettura del Promemoria della CSCV o della citata Ordinanza.

Ricordiamo che in base agli accordi bilaterali, anche i piccoli  viticoltori-vinificatori sono ora soggetti all’obbligo della tenuta della contabilità di cantina (modulo d’annuncio).

Produzione di vino

Chi produce vino, al momento della pigiatura deve allestire immediatamente un attestato di controllo e inviare l’originale il giorno stesso alla Sezione dell’agricoltura.

Non è soggetto a queste disposizioni solo chi produce unicamente vino per il fabbisogno personale di uve provenienti da un’unica superficie vitata da lui gestita e con meno di 400 mq.

Chi vinifica per la vendita deve annunciare tutti i quantitativi  trasformati, compresi quelli che intende destinare all’uso proprio (suo o di terzi).

Denominazione di origine controllata

L’Ordinanza sul vino, l’Ordinanza sulle derrate alimentari, il Regolamento sulla viticoltura e il Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi reggono le disposizioni sulle denominazioni che possono essere utilizzate per i vini prodotti nel nostro Cantone.

Nella “Scheda riassuntiva per la classificazione dei vini” si trovano in modo schematico alcune informazioni utili in materia.

Marca VITI
A livello cantonale ricordiamo che il Cantone ha provveduto alla registrazione della marca “VITI – Controllo Ufficiale di Qualità”.
Questa marca è stata messa a disposizione dell’Associazione VITI per la gestione e l’assegnazione della medesima, conformemente allo statuto e al relativo regolamento dell’Associazione.

Formulari
Direttive moduli e info dell'IVVT
Base legale